Certificazione
Energetica
Esteso alle locazioni a partire dal 1° luglio 2010 l'obbligo
di produrre attestato di certificazione energetico A.C.E. per le locazioni.
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LOCAZIONE ABITATIVA PER STUDENTI UNIVERSITARI
TIPO DI CONTRATTO
(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 5, comma 2)
Il/La sig. di seguito denominato/a locatore in persona di concede in
locazione al/alla sig. ai sig. i di seguìto denominato/a/i conduttore/i,
identificato/a/i mediante in persona di che accetta/no, per sé
e aventi causa, l’unita immobiliare posta in
Via n piano scala int. composta di n° vani, oltre cucina e servizi,
e dotata altresì dei seguenti elementi accessori (indicare quali:
solaio, cantina, autorimessa singola, posto macchina in comune o meno,
ecc.)
non ammobiliata / ammobiliata come da elenco a parte sottoscritto dalle
parti.
TABELLE MILLESIMALI: proprietà riscaldamento
acqua altre
COMUNICAZIONE ex articolo 8, 3° comma, del decreto-legge 11 luglio
1992, n.333 convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359:
a) estremi catastali identificativi dell’unità immobiliare
b) codice fiscale del locatore
DOCUMENTAZIOINE AMMINISTRATIVA E TECNICA SICUREZZA IMPIANTI:
CERTIFICATO DI COLLAUDO E CERTIFICAZIONE ENERGETICA:
La locazione è regolata dalle pattuizioni seguenti.
1. DURATA: Il contratto è stipulato per la durata
di mesi, dal al . Alla prima scadenza il contratto si rinnova automaticamente
per uguale periodo se il conduttore non comunica al locatore disdetta
almeno tre mesi prima della data di scadenza del contratto.
2. NATURA TRANSITORIA: Secondo quanto previsto dall'Accordo territoriale
stipulato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 431/98; tra
depositato il presso il Comune di , le parti concordano che la presente
locazione ha natura transitoria in quanto il conduttore espressamente
ha l'esigenza di abitare l'immobile per un periodo non eccedente i frequentando
il corso di studi di presso l'Università di
3. CANONE: Il canone di locazione, secondo quanto stabilito dall'accordo
di cui all’articolo 2 è convenuto in euro , che il conduttore
si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo di
bonifico bancario, ovvero , in n rate eguali anticipate di euro ciascuna,
alle seguenti date:
4. DEPOSITO CAUZIONALE: A garanzia delle obbligazioni assunto col presente
contratto, il conduttore versa/non versa al locatore (che con la firma
del contratto ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di euro pari
a mensilità del canone, non imputabile in conto pigioni e produttiva
di interessi legali, riconosciuti al conduttore al termine di ogni periodo
di locazione. Il deposito cauzionale così costituito viene reso
al termine della locazione, previa verifica sia dello stato dell’unità
immobiliare sia dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale.
5. ONERI ACESSORI. Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione
della tabella oneri accessori, allegato G al decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge
n. 431/98 e di cui il presente contratto costituisce l'allegato E. Il
pagamento degli oneri anzidetti deve avvenire - in sede di consuntivo
- entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento,
il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese
anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere
visione - anche tramite organizzazioni sindacali- presso il locatore (o
il suo amministratore o l'amministratore condominiale, ove esistente)
dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento
della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di
acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo
dell'anno precedente.
6. SPESE DI BOLLO E DI REGISTRAZIONE: Le spese di bollo per il presente
contratto, e per le ricevute conseguenti, sono a carico del conduttore.
Il locatore provvede alla registrazione del contratto, dandone notizia
al conduttore. Questi corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla
metà.
7. PAGAMENTO, RISOLUZIONE E PRELAZIONE: Il pagamento del canone o di quant'altro
dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato
da pretese o eccezioni del conduttore, quale ne sia il titolo. Il mancato
puntuale pagamento, per qualsiasi causa, anche di una sola rata del canone
(nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una
mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 55 della legge n. 392/78. La vendita
dell’unità immobiliare locata - in relazione alla quale viene/non
viene concessa la prelazione al conduttore - non costituisce motivo di
risoluzione del contratto.
8. USO. L'immobile deve essere destinato esclusivamente ad uso di civile
abitazione del conduttore. Salvo patto scritto contrario, è fatto
divieto di sublocare o dare in comodato, né in tutto né
in parte, l'unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del
contratto.
9. RECESSO DEL CONDUTTORE: Il conduttore ha facoltà di recedere
dal contratto per gravi motivi, previo avviso da recapitarsi mediante
lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza. Tale facoltà
è consentita anche ad uno o più dei conduttori firmatari
ed in tal caso, dal mese dell'intervenuto recesso, la locazione prosegue
nei confronti degli altri, ferma restando la solidarietà del conduttore
recedente per i pregressi periodi di conduzione.
10. CONSEGNA: Il conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare
locatogli, di averla trovata adatta all’uso convenuto e - così
- di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi
da quel momento custode della stessa. Il conduttore si impegna a riconsegnare
l'unità immobiliare nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il
deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno. Si impegna altresì
a rispettare le norme dei regolamento dello stabile ove esistente, accusando
in tal caso ricevuta dello stesso con la firma dei presente contratto,
così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea
dei condomini. È in ogni caso vietato al conduttore compiere atti
e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti
dello stabile. Le parti danno atto, in relazione allo stato dell'immobile,
ai sensi dell'articolo 1590 del Codice civile di quanto segue: ovvero
di quanto risulta dall'allegato verbale di consegna.
11. MODIFICHE E DANNI: Il conduttore non può apportare alcuna modifica,
innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione,
o agii impianti .esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore.
II conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità
per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti
del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.
12. ASSEMBLEE: Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario
dell’unità immobiliare locatagli, nelle deliberazioni dell'assemblea
condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei
servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto
di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione
degli altri servizi comuni. Quanto stabilito in materia di riscaldamento
e di condizionamento d'aria si applica anche ove si tratti di edificio
non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili,
delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini) i conduttori
si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla proprietà
o da almeno tre conduttori.
13. IMPIANTI: Il conduttore - in caso di installazione sullo stabile di
antenna televisiva centralizzata - si obbliga a servirsi unicamente dell’impianto
relativo, restando sin d'ora il locatore in caso di inosservanza autorizzato
a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore,
il quale nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le
eccezioni di legge. Per quanto attiene all'impianto termico autonomo,
ove presente, vale la normativa del DPR n. 412/93, con particolare riferimento
a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 2, dello stesso DPR.
14. ACCESSI: Il conduttore deve consentire l’accesso all’unità
immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati
ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione. Nel caso in cui il
locatore intenda vendere l'unità immobiliare locata, il conduttore
deve consentire la visita all’unità immobiliare una volta
la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi ovvero
con le seguenti modalità:
15. COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE: La Commissione di conciliazione, di
cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti di concerto con il Ministro dell'economia, e delle finanze,
emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 431/98, è
composta al massimo da tre membri di cui due scelti fra appartenenti alle
rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base
delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore ed
un terzo - che svolge funzioni di presidente - sulla base della scelta
operata dai due componenti come sopra designati qualora gli stessi ritengano
di nominarlo. La richiesta di intervento della Commissione non determina
la sospensione delle obbligazioni contrattuali.
16. VARIE: A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica
degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore
elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li
occupi o comunque detenga, presso l’ufficio di segreteria del Comune
ove è situato l'immobile locato.
Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e
non può essere provata, se non con atto scritto. Il locatore ed
il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri
dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione
(legge n. 675/96).
Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto
in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98
o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa
ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed agli Accordi
di cui agli articoli 2 e 3.
Altre clausole .....
Letto, approvato e sottoscritto
....... li ........................
Il locatore -------------------------------------------------------------------
Il conduttore
A mente dell'articolo 1342, secondo comma, del Codice civile, le parti
specificamente approvano i patti di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 del presente contratto.
Il locatore Il conduttore
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